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DECRETO
LEGISLATIVO 22 MAGGIO 1999, N. 194 |
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ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/74/CE RELATIVA ALLE DENOMINAZIONI DEL SETTORE TESSILE Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto fissa i requisiti e le modalità applicabili ai prodotti tessili per essere immessi sul mercato interno prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione. Art. 2 Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto, per prodotti tessili s'intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato. 2. Ai sensi del presente decreto, per fibre tessili, si intende:
3. Sono assimilati ai prodotti tessili e soggetti alle disposizioni del presente decreto:
Art. 3 Denominazioni 1. Le denominazioni delle fibre di cui all'articolo 2, nonché le rispettive descrizioni, sono riportate nell'allegato I. 2. L'impiego delle denominazioni riportate nella tabella dell'allegato I è riservato alle fibre la cui natura è precisata alla corrispondente voce della tabella. 3. E' vietato l'impiego di tali denominazioni per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma d'aggettivo, indipendentemente dalla lingua impiegata. 4. E' vietato
l'impiego della denominazione "seta" per indicare la forma o
la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo. Art. 4 Tolleranze 1. Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine 100% o "puro" o eventualmente "tutto", esclusa qualsiasi espressione equivalente. 2. Una quantità
di altre fibre è tollerata fino al 2% sul peso del prodotto tessile,
se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta
sistematica. Tale tolleranza è portata al 5% per i prodotti ottenuti
con il ciclo cardato. Art. 5 Denominazioni 1. Un prodotto di lana può essere qualificato:
solo quando è composto esclusivamente di una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura o di feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, ne' trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa. 2. In deroga al comma 1, le denominazioni ivi indicate possono essere usate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre quando:
3. Nel caso previsto dal precedente comma, l'indicazione della composizione percentuale completa è obbligatoria. 4. La tolleranza
giustificata da motivi tecnici inerenti alla fabbricazione è limitata
allo 0,3% di impurità fibrose per i prodotti di cui ai commi 1
e 2, anche se ottenuti mediante il ciclo cardato. Art. 6 Designazione della composizione 1. Il prodotto tessile composto di due o più fibre, di cui una rappresenti almeno l'85% del peso totale, viene designato mediante denominazione della fibra, seguita dalla relativa percentuale in peso, ovvero mediante denominazione della fibra, seguita dell'indicazione "minimo 85%", ovvero mediante composizione percentuale completa del prodotto. 2. Ogni prodotto tessile composto di due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85% del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso. Tuttavia l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto può essere indicato con l'espressione "altre fibre", seguita da una percentuale globale; mentre qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto, si deve indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso. 3. I prodotti che comportano
un ordito di puro cotone ed una trama di puro lino e nei quali la percentuale
di lino non è inferiore al 40% del peso totale del tessuto sbozzimato,
possono essere designati con la denominazione "misto lino",
completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione "Ordito
puro cotone e trama puro lino". 4. Per i prodotti tessili destinati al consumatore finale, nelle composizioni percentuali di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, è ammessa:
5. In sede di analisi, queste tolleranze vengono calcolate separatamente; il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui alla lettera b) del precedente comma, è quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a) del precedente comma. Il cumulo delle tolleranze di cui alle lettere a) e b) è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente constatate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a), risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate sull'etichetta. 6. Per prodotti particolari
la cui tecnica di fabbricazione richiede tolleranze superiori a quelle
indicate nelle lettere a) e b) del comma precedente, in sede di controlli
di conformità dei prodotti previsti all'articolo 13, comma 1, possono
essere ammesse delle tolleranze superiori solo in casi eccezionali ed
allorquando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni. In tal caso
è data immediata comunicazione alla Commissione delle Comunità
europee a cura dell'ispettorato tecnico della direzione generale per lo
sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. 7. Le espressioni "fibre
varie" o "composizione tessile non determinata" possono
essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile
da precisare quando questo viene fabbricato. Art. 7 Tolleranze 1. Fatte salve le tolleranze di cui all'articolo 4, comma 2, all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6, comma 4, possono non essere menzionate nelle composizioni percentuali di cui agli articoli 4 e 6, le fibre visibili e isolabili destinate a produrre un effetto meramente decorativo, che non superino il 7% del peso del prodotto finito, nonché le fibre, per esempio metalliche, incorporate per ottenere un effetto antistatico, che non superino il 2% del peso del prodotto finito. Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 3, tali percentuali devono essere calcolate non sul peso del tessuto, ma separatamente sul peso della trama e quello dell'ordito. Art. 8 Etichette e contrassegni 1. I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico. 2. La denominazione, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 ed all'allegato I, vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l'impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita; è però ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figuri anche il significato delle abbreviazioni. 3. All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori, e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 e all'allegato I, devono essere indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili. Le indicazioni e le informazioni non previste dal presente decreto devono essere nettamente separate. Tale disposizione non si applica ai marchi di fabbrica o ragioni sociali che possono accompagnare immediatamente le indicazioni previste dal presente decreto. 4. Se tuttavia, all'atto dell'offerta in vendita o della vendita ai consumatori prevista al comma 3, è indicato un marchio di fabbrica o una ragione sociale che comporti, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'impiego di una denominazione prevista all'allegato I o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio o la ragione sociale deve essere immediatamente accompagnato, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e dai dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti agli articoli 3, 4, 5 e 6 dell'allegato I. 5. All'atto dell'offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette o i contrassegni previsti dal presente articolo devono essere redatti anche in italiano. 6. Per le
spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi
altra piccola unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, deve
essere in italiano solo l'etichettatura globale sugli imballaggi o sui
contenitori di presentazione. Fatti salvi i casi di cui all'allegato IV,
punto 18, le singole unità possono essere etichettate in una qualsiasi
delle lingue della Comunità. 7. E' consentito
l'impiego di qualificativi o di menzioni, relativi a caratteristiche dei
prodotti, diversi da quelli indicati agli articoli 3, 4 e 5, se essi sono
conformi agli usi leali di commercio e ai principi della correttezza professionale.
8. Ai fini
di quanto previsto ai commi precedenti le fatture e le documentazioni
tecniche ed amministrative debbono essere conservate per due anni a decorrere
dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dall'importatore
o dal grossista, con le quali si determina la data dell'immissione del
prodotto al consumo finale. Art. 9 Etichettatura di prodotti compositi 1. Il prodotto tessile composto di due o più parti con diversa composizione fibrosa va munito di una etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali. 2. Due o
più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme
inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere
muniti di una sola etichetta. 3. Ferme
restando le disposizioni dell'articolo 12, la composizione in fibre dei
seguenti articoli di corsetteria è data indicando la composizione
dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle
parti sotto elencate:
4. La composizione in fibre degli articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al comma 3, è data indicando la composizione globale del prodotto, oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti di detti articoli; l'etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10% del peso totale del prodotto. 5. L'etichettatura
separata delle varie parti di detti articoli di corsetteria deve essere
data in modo che il consumatore finale possa agevolmente comprendere a
quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull'etichetta,
in particolare:
Art. 10 Deroghe 1. In deroga
alle disposizioni degli articoli 8 e 9, per i prodotti tessili che figurano
all'allegato III e in uno degli stati di lavorazione di cui all'articolo
2, comma 1, non vi è obbligo di apporre un'etichetta o un contrassegno
concernenti la denominazione e l'indicazione della composizione. Se tuttavia
tali prodotti sono muniti di un'etichetta o di un contrassegno indicanti
la denominazione, la composizione o il marchio di fabbrica o la ragione
sociale di un'impresa che comportino, a titolo principale o a titolo di
aggettivo o di radice, l'utilizzazione di una denominazione prevista all'allegato
I o tale da poter essere confusa con essa, si applicano le disposizioni
degli articoli 8 e 9. 2. I prodotti
tessili che figurano all'allegato IV, quando sono dello stesso tipo ed
hanno la stessa composizione, possono essere presentati alla vendita raggruppati
sotto un'etichetta globale che contenga le indicazioni di composizione
previste dal presente decreto. 3. L'etichetta
di composizione dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare
soltanto sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita. 4. L'esposizione
in vendita dei prodotti di cui al comma 2 e al comma 3, deve avvenire
in modo che il consumatore finale possa prendere effettiva conoscenza
della composizione di tali prodotti. Art. 11 Obblighi di chiarezza delle informazioni 1. Le informazioni fornite all'atto dell'imissione sul mercato di prodotti tessili non devono dar luogo a confusione con le denominazioni e le menzioni previste dal presente decreto. Art. 12 Ulteriori modalità di etichettatura 1. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 8, comma 1 e delle altre disposizioni
del presente decreto in materia di etichettatura dei prodotti tessili,
le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono determinate
senza tener conto degli elementi seguenti:
2. Ai fini
del presente articolo non sono considerati come supporti da eliminare
i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato
di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti
doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini. Si intendono
per rinforzi i fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate
del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidità
e spessore. 3. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 8, comma 1, e delle altre disposizioni
del presente decreto in materia di etichettatura dei prodotti tessili,
le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono determinate
senza tener conto delle materie grasse, dei leganti, delle cariche, degli
appretti, dei prodotti di impregnazione, dei prodotti ausiliari di tintura
e di stampa, nonché di altri prodotti per il trattamento dei tessili.
Art. 13 Controlli 1. I controlli della conformità dei prodotti tessili alle indicazioni di composizione previste dal presente decreto sono effettuati secondo i metodi di analisi previsti dalla normativa vigente. A tal fine le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all'allegato II, previa eliminazione degli elementi indicati all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) e comma 3. Art. 14 Esclusioni 1. Le disposizioni
del presente decreto non si applicano ai prodotti tessili che:
Art. 15 Sanzioni La violazione dell'obbligo di dotare il prodotto tessile di una etichetta o di un contrassegno indicante la sua denominazione e composizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire sei milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni nella ipotesi di omissione dei documenti commerciali di accompagnamento di cui all'articolo 8, comma 1.
Art. 16 Disposizioni finali 1. Ai sensi dell'art. 5 e dell'allegato D, della legge 24 aprile 1998, n. 128, gli allegati al presente decreto potranno essere modificati, per essere adattati al progresso tecnico in attuazione della direttiva 97/37/CE, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Art. 17 Abrogazioni 1. Sono abrogati:
ALLEGATO I - TABELLA DELLE FIBRE TESSILI
1) La denominazione
"Lana" di cui al numero 1 può essere usata anche per
indicare una mischia di fibre provenienti dai vello della pecora e dai
peli indicati al numero 2, terza colonna. Questa disposizione si applica
ai prodotti di cui agli artt. 4 e 5 nonché a quelli di cui all'art.
6, a condizione che questi ultimi siano parzialmente composti dalle fibre
indicate ai numeri 1 e 2. ALLEGATO II -TASSI CONVENZIONALI DA IMPIEGARE PER IL CALCOLO DELLA MASSA DELLE FIBRE CONTENUTE IN UN PRODOTTO TESSILE
1) Il tasso convenzionale del 17% è applicato nel caso in cui non sia possibile accertare se il prodotto tessile contenente lana e/o peli appartenga al ciclo pettinato o cardato ALLEGATO III: Prodotti che non possono essere assoggettati all'obbligo di etichettatura o di stampigliatura (Articolo 10, comma 1) 1. Fermamaniche
di camicie ALLEGATO
IV: Prodotti per cui è obbligatoria soltanto un'etichettatura o
stampigliatura globale 1. Canovacci
ALLEGATO V: Termine di attuazione
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