ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI FIBRE : ABBREVIAZIONI E CODICI MECCANOGRAFICI |
EUROPA Letichettatura della composizione fibrosa è regolato nei paesi europei da leggi nazionali che, riferendosi a direttive comunitarie, presentano contenuti tra di loro omogenei. Le direttive comunitarie più recenti, che raccolgono le varie legislazioni relative alletichettatura della composizione fibrosa dei prodotti tessili, sono le seguenti: - Direttiva 96/73/CE relativa a
taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre
tessili ; A livello italiano i due principali dispositivi legislativi che regolamentano largomento in questione sono rappresentati dalle leggi : - nr.883
del 26.11.73, relativa alla disciplina delle denominazioni
e della etichettatura dei prodotti tessili ; La necessità di poter utilizzare dei codici o delle abbreviazioni per indicare le diverse tipologie di fibre presenti nei manufatti tessili, è una problematica da sempre sentita nel settore, soprattutto per le indicazioni nelle documentazioni di vendita o di accompagnamento delle materie prime e dei semilavorati dellindustria tessile. Il problema risulta di sempre maggiore attualità, vuoi per la necessità sempre più pressante di utilizzare delle codifiche informatiche che rendono più facilmente trattabili i dati a livello elettronico, che per lingresso e lutilizzazione di nuove tipologie di fibre artificiali e sintetiche nella tessile-abbigliamento. Lutilizzazione di codici e di abbreviazioni è chiaramente regolamentato dagli articoli 8 (2° comma) della Direttiva CEE 96/74/CE e della legge nr. 883, che citano : "I prodotti tessili ai sensi della presente legge sono etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico. Le denominazioni, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli 2, 4, e 6, vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l'impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita: è però ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figuri anche il significato delle abbreviazioni." Da ciò risulta la possibilità di utilizzazione di codici meccanografici che possono essere anche personalizzati, purché la dizione corretta delle fibre sia sempre presente nel documento. Si ricorda che lesatta e completa denominazione delle fibre è riportata nellallegato 1° della Direttiva 96/74/CE e dalle relative leggi nazionali. Al fine di uniformare e semplificare la redazione dei documenti il Comitato di Coordinamento delle Industrie Tessile (COMITEXIL), con sede a Bruxelles, ha approvato ed adottato allunanimità un "Codice Meccanografico Uniforme Europeo" (Tabella 1), chiedendo alle autorità comunitarie lautorizzazione a non riportare nei documenti la legenda relativa alle abbreviazioni, nel caso venga utilizzato il suddetto codice. A tuttoggi, però, non risulta emanata nessuna norma che approvi tale comportamento, e di conseguenza, il significato delle abbreviazioni deve essere sempre riportato nei documenti relativi alle transazioni commerciali. Si ricorda che il citato articolo 8 permette lutilizzazione di codici meccanografici esclusivamente nei documenti commerciali e non nei manufatti offerti in vendita al pubblico finale o consegnati in esecuzione di unordinazione dello stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico. In alcuni casi (Germania) sono presenti degli accordi di settore tra le diverse componenti della filiera tessile-abbigliamento, che estendono lutilizzazione del Codice Meccanografico Europeo (debitamente illustrato), anche al commercio al dettaglio ed ai cataloghi di vendita per corrispondenza. A livello nazionale italiano è anche presente una norma tecnica UNI 9963-(92) che indica le "abbreviazioni delle fibre chimiche di interesse commerciale e tecnico" (Tabella 2). Naturalmente per lutilizzazione di queste abbreviazioni valgono le limitazioni descritte dalle già citate leggi e direttive comunitarie. Come si potrà notare dalle successive tabelle non esiste una grande chiarezza ed omogeneità nei codici di abbreviazione presenti nel mercato ; infatti in alcuni casi una stessa fibra viene descritta nelle diverse norme con codici completamente differenti (es. poliestere = PL [COMITEXIL] e PES [UNI 9963]). Tale situazione, in teoria può comunque essere superata dallobbligo, espresso dalle legislazioni in materia, di descrivere per esteso il significato dellabbreviazione. E comunque evidente che lutilizzazione in tutta la filiera di un codice meccanografico uniforme (es. COMITEXIL), non possa che facilitare la leggibilità ed il trattamento delle informazioni fornite ai propri clienti. STATI UNITI (USA) Negli USA letichettatura relativa alla composizione dei materiali tessili è regolamentata da due dispositivi di legge emessi dalla Federal Trade Commission : - Rules and Regulation Under the Textile Fiber Products Identification Act (Effective March 3, 1960 - As Amended July 9, 1986) ; - Rules and Regulation Under the Wool Products Labeling Act (Effective July 15, 1941 - As Amended July 9, 1986. Larticolo 5 dellIdentification Act (Rule 5 - Abbreviations, Ditto Marks, and Asterisks Prohibited) richiede che i manufatti tessili, di cui è obbligatoria letichettatura fibrosa, non possono riportare nelle etichette o nei documenti di vendita, abbreviazioni o codici che sostituiscono o facciano riferimento allesatta definizione del Nome Generico delle fibre naturali, artificiali e sintetiche, così come descritto nei successivi articoli 6 e 7 (Generic Name - vedi Tabella 3). TABELLA 1: CODICE MECCANOGRAFICO UNIFORME EUROPEO (COMITEXTIL)
Altre denominazioni
TABELLA 2: UNI 9963 - FIBRE CHIMICHE : ABBREVIAZIONI
TABELLA 3: (USA) - IDENTIFICATION ACT - RULE 6 - 7 NOMI GENERICI E DEFINIZIONI DELLE FIBRE
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